(1)Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta(2).
Note
(1)
La caparra penitenziale si differenzia dalla caparra confirmatoria poichè questa è posta a tutela dell’inadempimento di una parte, mentre la prima è il corrispettivo dello ius poenitendi attribuito ad un contraente. Si distingue anche dalla multa penitenziale che viene versata al momento in cui il recesso è esercitato, laddove la caparra penitenziale è versata alla stipula.
(2)
In particolare, se recede chi aveva versato la caparra, la perde, mentre essa è trattenuta dal non recedente.