Il potere di rappresentanza(1) è conferito dalla legge 48, 320, 357, 360, 424, 643(2) ovvero dall’interessato 1392; 31(3).
Note
(1)
Con la rappresentanza un soggetto (rappresentato) attribuisce ad un altro soggetto (rappresentante) il potere di sostituirlo nel compimento di una o più attività giuridiche; a seconda che gli effetti si producano in capo al rappresentato o al rappresentante essa si definisce, rispettivamente, diretta (1388 c.c.) o indiretta e, in tale ultimo caso, è necessario un ulteriore negozio per consentire agli effetti di prodursi nella sfera del rappresentato.
(2)
La rappresentanza legale opera a favore dell’incapace (v. 320, 343, 357, 405, 424 c.c.). Ipotesi particolare è quella della rappresentanza organica, stabilita a favore di un ente e attribuita ad un organo apposito (19, 38, 2266, 2298, 2384 c.c.).
(3)
La rappresentanza volontaria è conferita attraverso la procura (1392 c.c.).