Art. 1387 – Fonti della rappresentanza

Il potere di rappresentanza(1) è conferito dalla legge 48, 320, 357, 360, 424, 643(2) ovvero dall’interessato 1392; 31(3).

Note

(1)

Con la rappresentanza un soggetto (rappresentato) attribuisce ad un altro soggetto (rappresentante) il potere di sostituirlo nel compimento di una o più attività giuridiche; a seconda che gli effetti si producano in capo al rappresentato o al rappresentante essa si definisce, rispettivamente, diretta (1388 c.c.) o indiretta e, in tale ultimo caso, è necessario un ulteriore negozio per consentire agli effetti di prodursi nella sfera del rappresentato.

(2)

La rappresentanza legale opera a favore dell’incapace (v. 320, 343, 357, 405, 424 c.c.). Ipotesi particolare è quella della rappresentanza organica, stabilita a favore di un ente e attribuita ad un organo apposito (19, 38, 2266, 2298, 2384 c.c.).

(3)

La rappresentanza volontaria è conferita attraverso la procura (1392 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?