La procura(1) non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere(2)(3).
Note
(1)
La procura è un negozio unilaterale (1324 c.c.) recettizio (1334, 1335 c.c.) con cui un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo. Essa deve essere tenuta distinta dal negozio che giustifica l’attribuzione del potere che può essere, tra gli altri, un mandato (1704 c.c.). Ad esempio, se Tizio incarica l’avvocato Caio di assumere in giudizio la difesa del figlio Sempronio, tra Tizio e Caio viene stipulato un contratto di mandato mentre è Sempronio a conferire a Caio la procura.
Sul piano del contenuto, la procura può essere generale, se riguarda tutti gli affari di un dato soggetto, o speciale, se riguarda un preciso affare.
(2)
Sul piano formale la procura può essere espressa (oralmente o per iscritto) o tacita (per comportamenti concludenti).
(3)
E’ discusso se la forma per relationem operi solo se una determinata forma sia imposta dalla legge (1350, 1351 c.c.) o anche nel caso di forma volontaria (1352 c.c.).