Art. 1394 – Conflitto d’interessi

Il contratto concluso dal rappresentante(1) in conflitto d’interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo(2).

Note

(1)

Normalmente il rappresentante agisce solo nell’interesse del rappresentato ma si ammette la possibilità che egli agisca anche nell’interesse proprio o di terzi nel qual caso si parla di mandato in rem propriam (v. 1723, 1396 c.c.).

(2)

Poichè l’annullabilità è posta nell’interesse del rappresentato, essa non opera se questi era consapevole del conflitto ed ha comunque autorizzato il compimento del negozio (v. 1395 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?