Nel momento della conclusione del contratto 1326 una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente 1402 la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso(1)(2).
Note
(1)
Il contratto per persona da nominare è pienamente valido ed efficace e vincola, sin dal momento in cui è concluso, gli stipulanti originari (v. 1405 c.c.).
(2)
Il contratto per persona da nominare si distingue dalla rappresentanza indiretta, in quanto la electio amici (1402 c.c.) non è un nuovo negozio ma una dichiarazione unilaterale e la scelta stessa del nominato può essere successiva alla stipula del contratto, laddove nella rappresentanza il potere deve preesistere. Esso è diverso anche dal contratto per conto di chi spetti (v. 1513, 1690, 1891 c.c.) nel quale la nomina è essenziale e dipende da un fatto oggettivo, considerato che nel contratto per persona da nominare la scelta può anche mancare.