Art. 1408 – Rapporti fra contraente ceduto e cedente

Il cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti di questo(1).

Tuttavia il contraente ceduto, se ha dichiarato di non liberare il cedente, può agire contro di lui qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte 1294(2).

Nel caso previsto dal comma precedente, il contraente ceduto deve dare notizia al cedente dell’inadempimento del cessionario, entro quindici giorni da quello in cui l’inadempimento si è verificato; in mancanza è tenuto al risarcimento del danno(3).

Note

(1)

Cioè dal momento in cui la cessione gli è stata notificata o da quando egli l’ha accettata (v. 1407 c.c.).

(2)

Analogamente a quanto accade in tema di cessione del credito (1267 c.c.), anche qui la cessione avviene pro solvendo.

(3)

Il cedente, però, non è per questo liberato dalla propria posizione.

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