Il cedente è tenuto a garantire la validità del contratto(1).
Se il cedente assume la garanzia dell’adempimento del contratto, egli risponde come un fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto 1942, 1944(2).
Note
(1)
Il cedente è sempre tenuto alla veritas nominis, cioè a garantire la validità del contratto (v. 1266 c.c.).
(2)
In tal caso il cedente risponde anche della bonitas nominis (v. 1266 c.c.).