Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante(1), questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria 587 e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca(2).
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Note
(1)
Esempio tipico è quello dell’assicurazione sulla vita (v. 1919 ss. c.c.).
(2)
Tale rinuncia preventiva comporta il rischio che la fattispecie eluda il divieto di patti successori (v. 458 c.c.). Si ritiene che la differenza consista nel fatto che con il contratto a favore di terzo quest’ultimo acquista immediatamente il diritto e come acquisto tra vivi, rappresentando la morte dello stipulante solo il momento a partire dal quale la prestazione potrà essere eseguita.