Art. 1417 – Prova della simulazione

La prova per testimoni 2721 ss. della simulazione è ammissibile senza limiti(1), se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato 1343, anche se è proposta dalle parti(2).

Note

(1)

Di regola, alle parti è precluso il ricorso ai testimoni in quanto la prova della simulazione implica la prova di un documento, di contenuto contrario al contratto simulato, la cui formazione è anteriore o contemporanea a quella dello stesso negozio apparente (v. art. 2722 ss., art. 2729 comma 2 c.c.).

(2)

Quindi, fuori dalle ipotesi di illiceità, la parte può solo ricorrere alla prova documentale (2699 ss. c.c.), ovvero sollecitare la confessione (v. 2730 ss. c.c., 228 ss. c.p.c.) dell’altra parte o deferirne il giuramento (v. 2736 ss. c.c., 233 ss. c.p.c.).

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