Art. 1418 – Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente(1).

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa 1343, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346(2).

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge 458, 778, 785, 788, 794, 1350, 1354, 1355, 1472, 1895, 1904, 1963, 1972, 2103, 2115, 2265, 2744(3).

Note

(1)

Si tratta delle c.d. nullità virtuali, così definite in quanto la legge non individua un tipo ma rimanda alle norme imperative violate.

(2)

Il comma si riferisce alle c.d. nullità strutturali, qualificate come tali perché incidono sugli elementi costitutivi del negozio. Ne sono esempi: la pattuizione orale se il contratto è volto a trasferire la proprietà di un immobile (1350, 1325 c.c.); il contratto in cui il prezzo è versato per corrompere un pubblico ufficiale (1343 c.c.; 318 c.p.); il contratto di locazione (1571 c.c.) se entrambe le parti si dispongono a stipulare solo per consentire al locatario di realizzarvi una casa per appuntamenti; il negozio tra due privati che ha per oggetto la compravendita (1470 c.c.) del Colosseo.

(3)

Si tratta delle c.d. nullità testuali, contenute in singole norme di legge.

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