La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità(1).
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative 1573, 1679 comma 4, 1932 comma 2, 1962 comma 2, 2077 comma 2(2).
Note
(1)
E’ discusso se l’essenzialità debba essere valutata alla stregua di criteri oggettivi o soggettivi, fermo restando che devono essere tenute in considerazione entrambe le parti. A volte è la legge stessa a stabilire circa la nullità dell’intero contratto (v. art. 36 del codice consumo).
La regola in esame è applicata dalla giurisprudenza anche in tema di collegamento negoziale (che sussiste qualora le parti agiscano per ottenere un determinato risultato ponendo in essere non uno ma più negozi).
(2)
Ad esempio, nel caso di patto di non concorrenza stabilito per una durata superiore a cinque anni (v. 2596 2 c.c.).