Salvo diverse disposizioni di legge(1) la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse(2) e può essere rilevata d’ufficio dal giudice(3).
Note
(1)
Se la legge dispone diversamente, si parla di “nullità relativa”.
(2)
Si tratta della caratteristica dell’assolutezza della nullità la quale, se consente anche ai terzi di rilevare il vizio presuppone, comunque, un interesse del terzo, cioè un potenziale vantaggio per questi.
(3)
Oltre alla caratteristica indicata dalla norma e da quelle enumerate negli articoli che seguono (1422, 1423, 1424 c.c.) l’azione di nullità è un’azione di mero accertamento in quanto il giudice si limita a rilevare il vizio, senza modificare la situazione giuridica esistente.