L’errore(1) è causa di annullamento del contratto quando è essenziale 1429 ed è riconoscibile 1431 dall’altro contraente.
Note
(1)
L’errore può essere definito come una falsa conoscenza della realtà. Si distingue tra errore-vizio, qual è l’errore che colpisce il formarsi della volontà, ed errore-ostativo, che è quello che cade sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione (1432 c.c.).