Art. 1428 – Rilevanza dell’errore

L’errore(1) è causa di annullamento del contratto quando è essenziale 1429 ed è riconoscibile 1431 dall’altro contraente.

Note

(1)

L’errore può essere definito come una falsa conoscenza della realtà. Si distingue tra errore-vizio, qual è l’errore che colpisce il formarsi della volontà, ed errore-ostativo, che è quello che cade sulla dichiarazione o sulla sua trasmissione (1432 c.c.).

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