La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere(1).
Note
(1)
Al contraente in errore è precluso esperire l’azione di annullamento dal momento in cui ha conoscenza dell’offerta di rettifica: questa, infatti, è un atto unilaterale che non esige la sua accettazione (v. 1324, 1334, 1335 c.c.).