Art. 1432 – Mantenimento del contratto rettificato

La parte in errore non può domandare l’annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l’altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere(1).

Note

(1)

Al contraente in errore è precluso esperire l’azione di annullamento dal momento in cui ha conoscenza dell’offerta di rettifica: questa, infatti, è un atto unilaterale che non esige la sua accettazione (v. 1324, 1334, 1335 c.c.).

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