Art. 1442 – Prescrizione

L’azione di annullamentosi prescrive in cinque anni.

Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso 1427 o da incapacità legale 1425, il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione 429, ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età 2(1).

Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto 1326.

L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere(2).

Note

(1)

Spetta alla parte che intende far valere l’annullabilità dimostrare che, anche se sono trascorsi cinque anni dalla conclusione del contratto, non sono ancora trascorsi cinque anni dal verificarsi di una di queste ipotesi (v. 2697 c.c.).

(2)

L’eccezione di annullamento è, a differenza dell’azione, imprescrittibile.

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