Art. 1443 – Ripetizione contro il contraente incapace

Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio 2039(1).

Note

(1)

Dalla norma si ricava che la regola generale è, al contrario, quella per cui l’annullamento ha effetto retroattivo, in quanto consente di chiedere la restituzione di quanto versato in esecuzione del negozio (v. 2033 c.c.).

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