Art. 1444 – Convalida

Il contratto annullabile può essere convalidato(1) dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo(2).

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità(3).

La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto(4).

Note

(1)

La convalida è un negozio mediante il quale la parte che sarebbe legittimata ad esperire l’azione di annullamento sceglie di non farlo. Essa si distingue dalla ratifica, atto unilaterale con cui il falsamente rappresentato fa propri gli effetti del negozio concluso dal falso rappresentante (v. 1399 c.c.).

(2)

In tal caso la convalida si definisce espressa.

(3)

In tal caso la convalida si definisce tacita e si sostanzia in un contegno omissivo del soggetto.

(4)

I presupposti affinché possa operare la convalida sono: che essa provenga da chi sia nella posizione di concludere validamente il contratto per cui, ad esempio, non può giungere dalla parte verso cui persista ancora la violenza (v. 1434, 1435, 1436 c.c.); che la parte che intende convalidare il contratto sia consapevole del vizio, per cui, ad esempio, anche se il soggetto dichiara l’intenzione di convalidare il contratto concluso per errore (v. 1428, 1429, 1430, 1431 c.c.), ma non ha ancora scoperto l’errore, la convalida non è ammissibile.

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