Art. 1445 – Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi

L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento 2652 n. 6(1).

Note

(1)

Pertanto, se la domanda di annullamento è soggetta a trascrizione, sono salvi solo i diritti acquistati dai terzi con atto trascritto prima della trascrizione della domanda di annullamento.

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