Art. 1447 – Contratto concluso in istato di pericolo

Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale(1) di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.

Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.

Note

(1)

La nozione di stato di pericolo si ricava ai sensi dell’art. 2045 del c.c. e dell’art. 54 del c.p. ma, a differenza di quanto il codice civile richiede in tema di stato di necessità (2045 c.c.), il pericolo che qui rileva è anche quello causato dal soggetto stesso ovvero quello che egli poteva evitare. Tale pericolo deve essere non solo noto alla controparte ma questa deve anche trarne un lucro.

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