L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto(1); ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’articolo 2947(2).
La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta(3).
Note
(1)
A differenza dell’annullamento (v. 1442 c.c.) il termine dal quale decorre la prescrizione è fisso.
(2)
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il fatto integri gli estremi dell’usura (v. 644 c.p.; artt. 2, 3 l. 7 marzo 1996, n. 108).
(3)
Anche sotto tale profilo la disciplina diverge da quella prevista in materia di annullamento (v. art. 1442, comma 4 c.c.).