Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità(1).
Note
(1)
Tale proposta di modificazione si esprime mediante un atto unilaterale recettizio, analogamente a quanto avviene in caso di rettifica (v. 1334 c.c.). Il contraente, in particolare, può offrire di aumentare la propria prestazione ovvero di ridurre la richiesta verso la controparte.