Art. 1450 – Offerta di modificazione del contratto

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità(1).

Note

(1)

Tale proposta di modificazione si esprime mediante un atto unilaterale recettizio, analogamente a quanto avviene in caso di rettifica (v. 1334 c.c.). Il contraente, in particolare, può offrire di aumentare la propria prestazione ovvero di ridurre la richiesta verso la controparte.

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