Art. 1452 – Effetti della rescissione rispetto ai terzi

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi(1), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione 2652 n. 1, 2690 n. 1(2).

Note

(1)

La norma non distingue tra acquisti a titolo oneroso o gratuito e nemmeno tra terzi in buona fede o in malafede, pertanto si applica a tutte le ipotesi.

(2)

Tra le parti, invece, la rescissione ha efficacia retroattiva e travolge le prestazioni già eseguite, che diventano indebite (v. 2033 c.c.).

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?