La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi(1), salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione 2652 n. 1, 2690 n. 1(2).
Note
(1)
La norma non distingue tra acquisti a titolo oneroso o gratuito e nemmeno tra terzi in buona fede o in malafede, pertanto si applica a tutte le ipotesi.
(2)
Tra le parti, invece, la rescissione ha efficacia retroattiva e travolge le prestazioni già eseguite, che diventano indebite (v. 2033 c.c.).