Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, 579 c.p.c. né direttamente né per interposta persona(1):
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura(2);
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero(3);
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi(4);
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395(5).
Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.
Note
(1)
Non sono ammesse né l’interposizione reale, cioè la rappresentanza (1387 c.c.), né l’interposizione fittizia, cioè l’acquisto mediante simulazione (1414 c.c.).
(2)
La “ratio” della norma induce a ritenere che con tale espressione si intenda un potere di disposizione in senso lato, inteso come gestione o controllo del bene a qualsiasi titolo.
(3)
Il numero si applica alle figure in vario modo coinvolte nel procedimento di esecuzione (2910 ss. c.c., 474 ss. c.p.c.).
(4)
Amministrano beni altrui, per legge, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale sui figli (v. 323 c.c.), il tutore e il protutore dell’incapace o dei minori (v. 378 c.c.), il curatore dell’emancipato (v. 392 c.c.), l’amministratore di sostegno (404 c.c.), il curatore dell’eredità giacente (v. 529 c.c.), l’esecutore testamentario (v. 703 c.c.), il curatore dello scomparso (v. 48 c.c.), l’amministratore dei beni dell’assente (v. 50 c.c.). Amministra per atto della pubblica autorità, ad esempio, il custode nominato da un Comune per la vigilanza di un parco locale.
(5)
L’art. 1395 del c.c. fa salvo il contratto concluso dal rappresentante (1387 c.c.) in conflitto di interessi se questi lo abbia autorizzato o ne abbia stabilito il contenuto in modo da escludere tale conflitto.