Nella vendita 1470 che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza(1). Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati 820.
Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza(2).
Note
(1)
In applicazione del principio res perit domino, prima di tale momento il rischio di perimento del bene grava sull’alienante (1256 c.c.).
(2)
Il secondo comma fa riferimento alla distinzione tra emptio spei, che configura un contratto aleatorio (1369 c.c.) ed emptio rei speratae che, invece, costituisce un’ipotesi di contratto commutativo, in cui, cioè, le parti sono certe della misura del reciproco sacrificio.