Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente(1).
Se il terzo non vuole o non può accettare l’incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, è fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.
Note
(1)
La norma costituisce un’ipotesi particolare della previsione di cui all’art. 1349 del c.c..