Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore 1477(1);
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto 1376, 1377, 1378, 1472, 1478, 1523(2);
3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa(3).
Note
(1)
La consegna del bene consente all’acquirente di ottenerne la disponibilità materiale. Essa è diversa dal trasferimento del diritto: nei contratti consensuali quest’ultimo avviene con la conclusione del contratto (1376 c.c.) mentre la prima è, appunto, obbligazione del venditore; nei contratti reali, invece, i due momenti coincidono perché tali fattispecie, per definizione, si perfezionano quando al consenso è accompagnata la dazione del bene.
La consegna può essere materiale, ad esempio se ha ad oggetto un’automobile; ovvero fittizia, come nel caso di traditio brevi manu (si pensi al caso del proprietario che vende l’immobile all’inquilino) o di costituto possessorio (come nell’ipotesi in cui un soggetto vende un immobile che però continua ad occupare in qualità di conduttore).
(2)
In tal caso la vendita è obbligatoria in quanto l’effetto traslativo non è immediato (1376 c.c.) ma dal contratto sorge un obbligo per le parti, come accade, ad esempio, in caso di vendita di cosa futura (v. 1472 c.c.).
(3)
L’evizione (1483 c.c.) si configura quando il proprietario di un bene perde il proprio diritto a causa delle pretese di un terzo. Il vizio (1490 c.c.), invece, è quel difetto del bene che lo rende inservibile rispetto all’uso cui è destinato ovvero che ne diminuisce considerevolmente il valore.