Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui(1), il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno(2) a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno(3).
Note
(1)
La norma non distingue a seconda dello stato soggettivo dell’acquirente e, pertanto, deve ritenersi applicabile anche se questi è in mala fede.
(2)
E’ discusso se tale indagine debba essere condotta alla stregua di criteri soggettivi od oggettivi.
(3)
In ogni caso l’acquirente non è mai costretto a sopportare la comproprietà con il terzo in quanto la norma fa riferimento al fatto che egli non consegue la titolarità di parte del bene.