Art. 1480 – Vendita di cosa parzialmente di altri

Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui(1), il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno(2) a norma dell’articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno(3).

Note

(1)

La norma non distingue a seconda dello stato soggettivo dell’acquirente e, pertanto, deve ritenersi applicabile anche se questi è in mala fede.

(2)

E’ discusso se tale indagine debba essere condotta alla stregua di criteri soggettivi od oggettivi.

(3)

In ogni caso l’acquirente non è mai costretto a sopportare la comproprietà con il terzo in quanto la norma fa riferimento al fatto che egli non consegue la titolarità di parte del bene.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?