Art. 1481 – Pericolo di rivendica

Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo(1), quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi(2), salvo che il venditore presti idonea garanzia.

Il pagamento non può essere sospeso se il pericolo era noto al compratore al tempo della vendita.

Note

(1)

In base alla giustificazione sottesa alla norma si ritiene che il compratore possa sospendere anche le prestazioni accessorie.

(2)

Non è necessario che sia sorta lite giudiziale, poichè la funzione anticipatoria del rimedio legittima una sospensione anche anteriore.

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