Art. 1482 – Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli

Il compratore può altresì sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento 492 o da sequestro 671(1), non dichiarati dal venditore e dal compratore stesso ignorati 1460(2).

Egli può inoltre far fissare dal giudice un termine, alla scadenza del quale, se la cosa non è liberata, il contratto è risoluto(3) con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi dell’articolo 1479(4).

Se l’esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati era nota al compratore, questi non può chiedere la risoluzione del contratto, e il venditore è tenuto verso di lui solo per il caso di evizione.

Note

(1)

Con il pignoramento (491 c.p.c.) ed il sequestro (671 c.p.c.) sul bene viene imposto un vincolo di destinazione che ne impedisce il pieno godimento; del pari, se la cosa è gravata da garanzie reali, essa è suscettibile di esecuzione forzata (2910 c.c.).

(2)

E’ discutibile se l’ignoranza dell’acquirente debba essere incolpevole o meno (1176 c.c.).

(3)

Dal tenore della norma si evince che la risoluzione opera di diritto e che l’eventuale successiva sentenza giudiziale ha natura meramente accertativa.

(4)

La norma non prevede, a differenza dell’art. 1481 del c.c., la possibilità che il venditore mantenga in vita il contratto prestando idonea garanzia ma, in considerazione della giustificazione che sottende ad entrambe le fattispecie, deve ritenersi ammissibile tale possibilità.

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