Il compratore convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, deve chiamare in causa il venditore 106 c.p.c.(1). Qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato, perde il diritto alla garanzia, se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda.
Il compratore che ha spontaneamente riconosciuto il diritto del terzo(2) perde il diritto alla garanzia, se non prova che non esistevano ragioni sufficienti per impedire l’evizione.
Note
(1)
La chiamata prende il nome di “litis denuntiatio” e ad essa consegue l’instaurazione di un giudizio litisconsortile (103 c.p.c.).
(2)
Il riconoscimento può essere giudiziale ma anche essere contenuto in un contratto di transazione (1965 c.c.).