Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese(1).
Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore 1489.
Note
(1)
L’esclusione della garanzia, quindi, può condurre solo all’esclusione del diritto al risarcimento del danno. La norma, inoltre, va coordinata con l’art. 1229 del c.c. e ne deriva che il risarcimento è sempre dovuto se il fatto comporta anche violazione di norme di ordine pubblico.