Art. 1488 – Effetti dell’esclusione della garanzia

Quando è esclusa la garanzia, non si applicano le disposizioni degli articoli 1479 e 1480; se si verifica l’evizione, il compratore può pretendere dal venditore soltanto la restituzione del prezzo pagato e il rimborso delle spese(1).

Il venditore è esente anche da quest’obbligo quando la vendita è stata convenuta a rischio e pericolo del compratore 1489.

Note

(1)

L’esclusione della garanzia, quindi, può condurre solo all’esclusione del diritto al risarcimento del danno. La norma, inoltre, va coordinata con l’art. 1229 del c.c. e ne deriva che il risarcimento è sempre dovuto se il fatto comporta anche violazione di norme di ordine pubblico.

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