Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi 1491 che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata(1) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore(2) 2922.
Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa 1229.
Note
(1)
L’uso di cui alla norma è, di regola, quello normale del bene. Se, però, ne è stato dedotto in contratto un uso diverso e specifico, potrebbe farsi riferimento anche ad esso.
(2)
Se il vizio sorge dopo la conclusione del contratto (1326 c.c.) non si applica l’ipotesi in esame in quanto si ha inadempimento del venditore (1453, 1218 c.c.). Dal vizio si deve anche tenere distinta l’ipotesi di consegna di un bene totalmente diverso da quello pattuito. In tal caso si ha inadempimento cui è applicabile la disciplina ordinaria (1453 ss. c.c.).