Art. 1492 – Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall’articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto(1) ovvero la riduzione del prezzo(2), salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi(3), il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Note

(1)

Si tratta dell’azione redibitoria, con la quale l’acquirente è tenuto a restituire il bene ed ha diritto al rimborso del prezzo pagato (v. 1493 c.c.).

(2)

Si tratta dell’azione aestimatoria o “quanti minoris”. Se l’acquirente ha già versato il prezzo ha diritto alla restituzione di parte di esso, se non l’ha ancora versato a diritto a versare una somma minore rispetto a quella pattuita.

(3)

Anche vizi che la cosa può presentare in origine.

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