Art. 1493 – Effetti della risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo(1) e rimborsare al compratore le spese 1475 e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita(2).

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non è perita in conseguenza dei vizi.

Note

(1)

Comprensivo degli interessi (v. 1282 c.c.).

(2)

Ad esempio, le somme sborsate per evitare che il bene viziato subisca un ulteriore deterioramento ovvero per migliorarne lo stato.

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