Art. 1494 – Risarcimento del danno

In ogni caso(1) il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa(2) 1578, 1812, 1821.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa(3).

Note

(1)

La locuzione va intesa nel senso che il risarcimento è dovuto tanto nel caso di azione redibitoria che di azione “quanti minoris” (1592 c.c.).

(2)

La norma pone una presunzione relativa (2729 c.c.) di colpevolezza del venditore.

(3)

Si pensi, ad esempio, alla consegna di una partita di tegole per la copertura del tetto difettose che, una volta installate, abbiano consentito il filtrare dell’acqua piovana e determinato la conseguente rovina del pavimento di legno.

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