Art. 1495 – Termini e condizioni per l’azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi(1) al venditore entro otto giorni dalla scoperta(2), salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge 1511, 1512, 1522.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.

L’azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna; ma il compratore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna 172(3).

Note

(1)

La norma si applica anche all’ipotesi di mancanza di qualità (1497 c.c.) ma non a quella di consegna di un bene totalmente diverso da quello pattuito, poiché in tal caso vale la disciplina generale in tema di risoluzione per inadempimento (1453 c.c.).

(2)

Se il vizio è apparente, cioè riconoscibile dal buon padre di famiglia con ordinaria diligenza (1176 c.c.), il termine decorre dalla consegna (v. 1511 c.c.), se invece è occulto decorre dalla scoperta.

(3)

Il comma si applica a prescindere dal fatto che il vizio sia apparente od occulto.

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