Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse(1) ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata(2), il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l’inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi.
Tuttavia il diritto di ottenere la risoluzione è soggetto alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’articolo 1495.
Note
(1)
Si pensi all’ipotesi in cui il venditore di tegole per la copertura del tetto ne assicuri la resistenza alle basse temperature.
(2)
Si pensi all’ipotesi della vendita di un mezzo spalaneve che, per definizione, deve essere idoneo allo sgombero stradale della neve.