(1)Il venditore può riservarsi il diritto 2653 n. 3 di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono 1502 c.c..
Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.
Note
(1)
La norma disciplina un’ipotesi di vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa (1353 c.c.), nella quale al venditore è attribuito un diritto potestativo di riscatto al cui esercizio consegue automaticamente il ritorno del bene nel suo patrimonio, senza necessità di un ulteriore contratto. Ciò distingue la fattispecie in esame dal patto di retrovendita, avente natura obbligatoria e con il quale l’acquirente si impegna a rivendere il bene all’alienante. Il patto di riscatto è anche diverso dalla clausola “in diem addictio” con la quale si stabilisce che la vendita è risolta se, entro un preciso termine, l’alienante reperisce un compratore diverso e migliori condizioni contrattuali.