Il termine(1) per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita 1470 di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili 732. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale 173(2).
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Note
(1)
Il termine ha natura decadenziale (v. 2694 ss. c.c.) ed inizia a decorrere dal momento in cui si produce l’effetto traslativo (1376, 1326 c.c.).
(2)
Pertanto, è legittima solo la previsione contrattuale di un termine più breve.