Art. 1501 – Termini

Il termine(1) per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita 1470 di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili 732. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale 173(2).

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

Note

(1)

Il termine ha natura decadenziale (v. 2694 ss. c.c.) ed inizia a decorrere dal momento in cui si produce l’effetto traslativo (1376, 1326 c.c.).

(2)

Pertanto, è legittima solo la previsione contrattuale di un termine più breve.

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