Art. 1503 – Esercizio del riscatto

Il venditore decade dal diritto di riscatto, se entro il termine fissato non comunica al compratore la dichiarazione di riscatto e non gli corrisponde le somme liquide dovute per il rimborso del prezzo, delle spesee di ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita 1475(1).

Se il compratore rifiuta di ricevere il pagamento di tali rimborsi, il venditore decade dal diritto di riscatto, qualora non ne faccia offerta reale entro otto giorni dalla scadenza del termine(2).

Nella vendita di beni immobili la dichiarazione di riscatto deve essere fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

Note

(1)

La dichiarazione di riscatto, che è atto unilaterale recettizio (1324, 1334, 1335 c.c.), deve essere accompagnata dalla consegna delle somme che il venditore deve restituire: quando sono presenti entrambi, si produce l’effetto del riscatto di far rirntrare il bene nel patrimonio dell’alienante.

(2)

In tal caso non è più sufficiente la consegna del bene ma è necessaria la vera e propria offerta reale (1209 c.c.).

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