In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza 1182, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.
Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore 1678 o allo spedizioniere 1737(1) ; le spese del trasporto sono a carico del compratore 1475(2).
Note
(1)
Pertanto la cosa viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente. Nel caso di vendita di cosa generica, la consegna vale anche come specificazione (v. 1378 c.c.)
(2)
Si pensi, ad esempio, alle spese di trasporto.