Art. 1510 – Luogo della consegna

In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza 1182, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell’impresa.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore 1678 o allo spedizioniere 1737(1) ; le spese del trasporto sono a carico del compratore 1475(2).

Note

(1)

Pertanto la cosa viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente. Nel caso di vendita di cosa generica, la consegna vale anche come specificazione (v. 1378 c.c.)

(2)

Si pensi, ad esempio, alle spese di trasporto.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?