Art. 1517 – Risoluzione di diritto

La risoluzione ha luogo di diritto(1) a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all’altro, nelle forme d’uso 1214(2), la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l’altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l’accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all’altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine 1457; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento 1453 ss..

Note

(1)

Pertanto, l’eventuale sentenza giudiziale ha natura meramente accertativa.

(2)

La forma non deve essere solenne bensì adeguata all’oggetto del contratto cui si riferisce.

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