Art. 1518 – Normale determinazione del risarcimento

Se la vendita ha per oggetto una cosa che ha un prezzo corrente a norma del terzo comma dell’articolo 1515, e il contratto si risolve per l’inadempimento di una delle parti, il risarcimento 1223 è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna(1), salva la prova di un maggior danno.

Nella vendita a esecuzione periodica(2), la liquidazione del danno si determina sulla base dei prezzi correnti nel luogo e nel giorno fissati per le singole consegne.

Note

(1)

Se il bene deve essere trasportato da un luogo ad un altro (1510 c.c.) il luogo della consegna è quello in cui il vettore deve recapitarlo.

(2)

Cioè i contratti nei quali l’unica prestazione è ripartita nel tempo ed eseguita in momenti diversi, come nel caso della somministrazione (1559 c.c.).

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