Art. 1519 – Restituzione di cose non pagate

Se la vendita è stata fatta senza dilazione per il pagamento del prezzo, il venditore, in mancanza di pagamento, può riprendere il possesso delle cose vendute, finché queste si trovano presso il compratore, purché la domanda sia proposta entro quindici giorni dalla consegna e le cose si trovino nello stato in cui erano al tempo della consegna stessa(1).

Il diritto di riprendere il possesso delle cose non si può esercitare in pregiudizio dei privilegi previsti dagli articoli 2764 e 2765(2), salvo che si provi che il creditore, al tempo dell’introduzione di esse nella casa o nel fondo locato ovvero nel fondo concesso a mezzadria o a colonia 2164, conosceva che il prezzo era ancora dovuto.

La disposizione del comma precedente si applica anche a favore dei creditori del compratore che abbiano sequestrato o pignorato le cose, a meno che si provi che essi, al momento del sequestro o del pignoramento, conoscevano che il prezzo era ancora dovuto 75.

Note

(1)

I presupposti per l’esercizio del potere di autotuela sono la mancanza di pagamento (1498 c.c.), che non siano state concesse proroghe, che le cose siano nel possesso dell’acquirente e siano nello stato in cui erano al momento della vendita, che, al contempo, venga proposta domanda giudiziale entro quindici giorni dalla consegna del bene.

(2)

Si tratta dei privilegi previsti per i crediti delle pigioni e degli affitti degli immobili (2764 c.c.) e dei crediti a favore di chi concede un fondo a mezzadria o a colonia per i crediti derivanti dal contratto (2765 c.c.).

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