Nella vendita 1470 a rate con riserva della proprietà(1), il compratore acquista la proprietà della cosa(2) col pagamento dell’ultima rata di prezzo(3), ma assume i rischi dal momento della consegna 1465(4).
Note
(1)
La vendita con riserva della proprietà è sospensivamente condizionata al versamento dell’intero prezzo, mentre gli altri effetti contrattuali, tra cui la consegna del bene (1476 c.c.), si producono immediatamente alla stipula (1326 c.c.).
(2)
Dalla struttura della vendita si desume che essa non può avere ad oggetto una cosa consumabile, salvo che l’acquirente non assuma l’impegno specifico di non consumarla sino al pagamento dell’ultima rata.
(3)
Fino all’acquisto della proprietà l’acquirente non può disporre del bene ma, se lo, facesse, il terzo potrebbe diventarne proprietario ai sensi dell’art. 1153 del c.c..
(4)
Tale carattere costituisce una deroga alla regola res perit domino per la quale è il proprietario a sopportare il rischio del perimento del bene e si spiega considerando che il bene è nella sfera di disponibilità del compratore, che ne ha il controllo.