Art. 1525 – Inadempimento del compratore

Nonostante patto contrario(1), il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive 1523; 176 disp. att.(2).

Note

(1)

Qualsiasi patto contrario è inefficace.

(2)

Se, però, la singola rata supera l’ottava parte del prezzo, si ha risoluzione (1453, 1526 c.c.). Se, invece, non viene corrisposta più di una rata ma ciò, comunque, non comporta inadempimento di più di un ottavo del prezzo, è discutibile se si configuri o meno inadempimento: questo è da escludersi sulla base di un’interpretazione più aderente al dettato della norma; è da ammettersi, invece, se si considera che il protrarsi dell’inadempimento mina la fiducia del creditore nella possibilità di ottenere l’intero prezzo.

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