Art. 1527 – Consegna

Nella vendita 1470 su documenti, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce(1) e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi 1477.

Note

(1)

Ad esempio, la polizza di carico o la fede di pegno.

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