Art. 1531 – Interessi, dividendi e diritto di voto

(1)Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine(2), se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore 1550.

Qualora la vendita 1470 abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto 2351 spetta al venditore fino al momento della consegna(3).

Note

(1)

Nella fattispecie in esame il venditore si impegna a trasferire all’acquirente una data quantità di titoli di credito alla scadenza del termine fissato e l’acquirente si obbliga a pagare il prezzo alla stessa scadenza. Entrambi sperano in un mutamento del valore dei titoli a proprio vantaggio e così spesso, a tale scadenza, non procedono all’effettivo scambio ma la parte che è tenuta versa all’altra la differenza guadagnata per effetto del mutamento di valore; altre volte i contraenti prorogano il termine (v. 1535 c.c.).

(2)

Si tratta, appunto, del termine fissato per la consegna dei titoli ed il pagamento del prezzo.

(3)

Fino alla consegna dei titoli il possessore di essi è il venditore.

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