(1)Se alla scadenza del termine le parti convengono di prorogare l’esecuzione del contratto, è dovuta la differenza tra il prezzo originario e quello corrente nel giorno della scadenza, salva l’osservanza degli usi diversi(2).
Note
(1)
La fattispecie in esame viene comunemente qualificata anche come riporto proroga (v. 1548 c.c.).
(2)
Si tratta degli usi commerciali, con i quali spesso la proroga è fatta con il riporto (v. 1548 c.c.).