Art. 1537 – Vendita a misura

Quando un determinato immobile è venduto con l’indicazione della sua misura(1) e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto 166 disp. att..

Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l’eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata 1430(2).

Note

(1)

Di solito la misurazione, che copre i confini dell’immobile, avviene in metri quadri.

(2)

Cioè il 5% del prezzo pattuito.

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